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DUE DILIGENCE

DUE DILIGENCE

La due diligence consiste in una approfondita attività di indagine conoscitiva relativa a fatti, atti e comportamenti che riguardano l’attività di una determinata società o di un gruppo societario oppure di uno studio professionale.

Tale indagine si origina perlopiù in caso di acquisizione/cessione del complesso aziendale o professionale o di un segmento di essi.

La conoscenza approfondita della realtà societaria (o del gruppo societario o dello studio professionale) c.d. target consente di verificarne la solidità economica, finanziaria e patrimoniale, nonché il rispetto delle leggi vigenti da parte degli organi amministrativi.

Tale indagine, oltre a fornire una visione d’insieme, consente quale logica conseguenza quella di poter valutare i potenziali rischi derivanti dalla transazione, nonché di determinare il prezzo di acquisizione/cessione.

In buona sostanza, la due diligence, intesa quale analisi dei diversi aspetti del soggetto target, costituisce un necessario strumento, prodromico ad ogni eventuale acquisizione/cessione, che consente all’acquirente di conoscere la società target (ma ciò può valer anche per uno studio professionale) che intende acquisire.

Il nostro studio professionale ha maturato la necessaria conoscenza normativa ed esperienza per poter svolgere tale attività professionale, in particolar modo nei seguenti settori:

 

1. FINANCIAL DUE DILIGENCE

 

La due diligence contabile o financial due diligence, è finalizzata ad approfondire le informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica di una società, con l'intento di verificarne le condizioni operative e al fine specifico di valutare la qualità dei dati contabili e di identificarne i rischi effettivi e potenziali.

 

2. DUE DILIGENCE LEGALE

 

La due diligence legale designa un’attività professionale consistente nell’assunzione e nell’elaborazione di una rilevante mole di informazioni riferite ad un particolare soggetto giuridico (target), finalizzata a far emergere in un documento finale (report) tutti gli aspetti ritenuti rilevanti, in relazione all’operazione cui la due diligence sia funzionalmente finalizzata, in particolare nell’ambito di procedimento di acquisizione societaria.

Con la due diligence, il soggetto che l’ha commissionata viene posto in condizione di adottare le proprie determinazioni sull’operazione societaria con un grado di consapevolezza che sarà tanto più elevato quanto più mirata e accurata sia stata l’attività di indagine.

 

 3. DUE DILIGENCE FISCALE

 

La due diligence fiscale riguarda, in linea di principio, l’analisi c.d. formale (presentazione delle dichiarazioni, versamento delle imposte ecc.) nonché gli aspetti sostanziali, quali le principali criticità e i tax attributes (agevolazioni spettanti), rischi derivanti da contenziosi potenziale nonché lo stato di quelli pendenti, risvolti derivanti da operazioni straordinari posti in essere in seno alla società e/o al gruppo societario target.

 

 4.  DUE DILIGENCE DELLE IMPRESE IN CRISI

 

Lo svolgimento di una due diligence riferita ad un’impresa in crisi presenta significative peculiarità e criticità, tra cui,  a titolo esemplificativo: la necessità di rispettare la tempistica imposta dalla procedura concorsuale; le presumibili condotte opinabili o persino illegittime che potrebbe aver posto in essere l’imprenditore nel tentativo di fronteggiare le difficoltà poi sfociate nella crisi dell’impresa; le difficoltà istruttorie correlate alla risalenza e alla gravità della crisi in atto, che potrebbero condizionare i tempi di raccolta delle informazioni di base e il livello qualitativo delle medesime; l’aggravarsi delle problematiche istruttorie, quando la due diligence assume natura “ostile” al debitore, come accade nel caso delle offerte o proposte concorrenti operanti in seno al concordato preventivo; l’incertezza sulle sorti dell’impresa, circostanza che può produrre conseguenze giuridiche non secondarie per l’impresa.

Si tratta, in sostanza, di dar conto del non ordinario contesto giuridico di riferimento nel quale può essere svolta la due diligence, caratterizzato dalla crisi in atto, dal tentativo di comporla anche (o soltanto) in regime di continuità aziendale, sottolineandone le peculiarità, i rischi, le opportunità e le principali tematiche esegetiche.

Laddove la crisi sia già tracimata in insolvenza e non vi siano prospettive di continuità aziendale, l’esperimento di una due diligence non può trovare spazio, salvi i casi in cui sia proprio l’esito di quest’ultima attività ad aver disvelato lo stato in cui versa l’impresa.

La full due diligence dell’impresa che si venga a trovare nella straordinaria condizione di crisi può essere richiesta innanzitutto dallo stesso debitore in tre diversi momenti del proprio processo deliberativo gestionale:

  1. nella fase prodromica alla scelta degli advisor che saranno poi incaricati d’individuare ed attuare il percorso di fuga dalla crisi, in funzione di fornire ai medesimi lo stato aggiornato delle condizioni operative dell’impresa, corredato da analitiche e valide informazioni economico-patrimoniali-finanziarie e dell’enucleazione dei correlati rischi effettivi e potenziali;
  2. contestualmente al conferimento del predetto incarico agli advisor, opportunamente cumulando sul medesimo staff di professionisti, tra loro coordinati, sia la verifica preliminare sulle condizioni in cui versa l’impresa, sia la scelta dello strumento giuridico e della strategia per la risoluzione della crisi;
  3. nella fase immediatamente precedente la definitiva ostensione ai creditori dello strumento prescelto per comporre la crisi, rimettendone dunque l’esecuzione sulle spalle del professionista attestatore che, com’è noto, è in ogni caso tenuto (e lo sarà anche de iure condendo) ad assumersi le responsabilità sulla “veridicità dei dati aziendali”.

 

Quest’ultima è senz’altro l’opzione più ricorrente (salvi i casi di notevole rilevanza economico-patrimoniale) nell’ambito delle soluzioni che perseguono la continuità aziendale senza contemplare l’intervento di un soggetto terzo e si tratta del resto di una fattispecie che consente di affrontare, al contempo, sia le tematiche tipiche dell’opera dell’attestatore, sia quelle caratterizzanti lo svolgimento di una due diligence di crisi.

 

5. DUE DILIGENCE OPERATIVA

 

La due diligence operativa (o operational due diligence) è finalizzata ad approfondire le caratteristiche delle operations aziendali al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia ed il contributo offerto alla redditività complessiva. Con il termine operations ci si riferisce all’insieme dei processi coinvolti nella pianificazione, realizzazione e distribuzione dei beni e servizi. Pur considerando l’unicità e la necessaria integrazione tra i processi che contraddistingue lo studio delle operazioni aziendali, la due diligence operativa analizza distintamente due aree specifiche: i processi di trasformazione ed i processi della supply chain (approvvigionamento, distribuzione e logistica).

 

6. DUE DILIGENCE DI UNO STUDIOPROFESSIONALE

 

Qualunque sia la ragione dell’operazione di acquisizione o di consolidamento di uno studio professionale, analogamente a quanto avviene nelle operazioni di M&A tra imprese, si rende opportuno lo svolgimento di un’accurata due diligence. Infatti, anche in questo caso, l’acquirente (oppure gli studi partecipanti alla fusione) hanno evidentemente interesse ad acquisire più informazioni possibili circa lo “stato di salute” della controparte dell’operazione.

 

6.1 DUE DILIGENCE ANTIRICICLAGGIO

 

La disciplina antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, è contenuta nel D. Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, in attuazione della Direttiva UE/2015/849.

 

La finalità delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2007 consiste nella prevenzione e nel contrasto all’utilizzo del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

 

Tra i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi in materia antiriciclaggio, elencati nell’art. 3 del D. Lgs. n.231/2007, figurano anche i professionisti, i quali sono obbligati:

 

a)        autovalutazione del rischio dello studio;

b)        all’adeguata verifica della clientela;

c)         segnalazione di operazioni sospette;

d)        conservazione dei dati;

e)        comunicazione delle infrazioni in materia di limitazioni all’uso del denaro contante e titolo al portatore;

f)          formazione del personale.

 

Nell’ambito della due diligence dello Studio professionale, con specifico riferimento alle professioni soggette agli obblighi antiriciclaggio (art. 3, comma 4, D Lgs. n. 231/2007), appare imprescindibile una verifica del corretto adempimento anche degli obblighi antiriciclaggio, previsto dal predetto D. Lgs, n. 231/2007, e dalle regole tecniche emanate dagli Ordini centrali e territoriali.

Si tratterà pertanto di accertare che lo Studio abbia innanzitutto effettuato l’autovalutazione del rischio di riciclaggio e/o del finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale, adottando presidi e procedure adeguati alla propria natura e dimensioni, allo scopo di gestire e mitigare i rischi.

In secondo luogo, sarà necessario controllare che lo Studio abbia “censito” i propri clienti ai fini dell’adeguata verifica degli stessi, identificando e accertando l’identità del cliente e/o esecutore, nonché del c.d. “titolare effettivo”.

Inoltre, si dovrà accertare che lo Studio abbia acquisito le necessarie informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale, abbia effettuato la valutazione del rischio secondo le prescrizioni normative e abbia garantito un controllo costante nell’ipotesi di prestazione continuativa.

Infine, il soggetto incaricato della due diligence dovrà verificare il rispetto degli obblighi di conservazione dei dati, di segnalazione di eventuali operazioni sospette, la comunicazione delle infrazioni in materia di limitazioni all’uso del denaro contante e titolo al portatore, e la formazione del titolare dello studio professionale e del personale dello studio delegato per adempimenti antiriciclaggio.

 

 

 

 

 

 

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