L’imposizione diretta nazionale delle vincite al gioco svolto a Las Vegas è incompatibile con il divieto di ogni restrizione sui pagamenti internazionali e con il principio di non discriminazione.
Tassazione del gioco internazionale in base alla direttiva “ALL IN” dell’AF
Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea EU:C:2014:2311, pronunciata il 22 ottobre 2014, nelle cause pregiudiziali riunite C-344/13 (C. Blanco) e C-367/13 (P. Fabretti).
Commento del difensore Sebastiano Cristaldi di Trieste, 25 ottobre 2014
La vicenda ha origine nel lontano 2004, allorquando un isontino ha vinto 735.909,85 euro al Casinò Hit di Nova Goriza. Egli, in buona fede, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria (AF) locale cosa avrebbe dovuto fare per regolarizzare in Italia la vincita estera: allora gli è stato detto che aveva soltanto l’obbligo del “monitoraggio fiscale”, cioè dichiarare il trasferimento del denaro dalla Slovenia all’Italia, visto che la vincita non era da assoggettare ad alcuna imposta in Italia, in quanto già tassata alla fonte in Slovenia.
Nel 2010 e 2011 ha ricevuto la notifica di tre avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle entrate, sulla base di quanto da egli indicato nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi presentate, gli contestava l’omessa dichiarazione e tassazione in Italia della vincita conseguita all’estero.
Dopo due gradi di giudizio di merito favorevole al contribuente, la questione del contribuente gardese è attualmente pendente presso la Corte di cassazione, su appello proposto dall’Agenzia delle entrate.
Nel 2011, verosimilmente sulla base del precedente ed isolato episodio isontino, gli Organi centrali dell’AF (Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate), hanno concertato il cd. Progetto “ALL IN”, intitolato “evasione fiscale internazionale perpetrata da persone fisiche residenti in Italia che non dichiarano le vincite in denaro ottenute per la partecipazione a tornei di poker live organizzati all’estero”, poi diramato ai reparti e uffici periferici come direttiva operativa finalizzata all’accertamento generalizzato, nei confronti dei cittadini italiani residenti, per le vincite da loro conseguite al gioco svolto all’estero e non dichiarate al fisco italiano.
La direttiva “ALL IN” prende atto che fino all’anno d’imposta 2009 non era tecnicamente possibile dichiarare le vincite al gioco estero, visto che l’art. 67, comma 1, lett. d) del TUIR, fino ad allora, non era mai stato interpretato né utilizzato per la tassazione delle vincite estere, tanto è vero che anche i modelli di dichiarazione non prevedevano proprio la possibilità di dichiarare detta tipologia di reddito. Il documento di prassi ha previsto espressamente che in fase di verifiche e/o accertamenti, nel caso in cui i contribuenti dovessero eccepire tale criticità, gli uffici periferici avrebbero dovuto disapplicare le sanzioni; nella realtà, previsione è stata del tutto ignorata dagli uffici periferici, che hanno sempre irrogato sanzioni piene e in alcuni casi anche con la maggiorazione prevista per l’omessa dichiarazione di redditi di fonte estera.
Un aspetto molto curioso della direttiva “ALL IN”, è che in essa l’AF non si pone neanche il problema di verificare se tale pretesa impositiva fosse o meno compatibilità con il diritto dell’Unione europea.
Nella fase amministrativa, gli Organi periferici dell’AF non solo hanno continuato ad ignorare la rilevanza che assume la questione sotto il profilo del diritto dell’Ue, ma alcuni hanno addirittura sostenuto che non spetta loro verificare se la pretesa impositiva e sanzionatoria fosse o meno compatibile con i principi fondamentali degli ordinamenti giuridici dell’Unione europea e costituzionali (non discriminazione, uguaglianza, proporzionalità, libera prestazione di servizi, ecc.), come se la pretesa tributaria si dovesse giustificare a prescindere dalla sua legittima.
In base alla citata direttiva “ALL IN”, l’Agenzia delle entrate di Roma ha notificato diversi avvisi di accertamento nei confronti di alcuni giocatori di poker live, che avevano realizzato interessanti vincite giocando sul territorio di altri Stati membri. I contribuenti romani hanno impugnato gli atti di accertamento, con ricorsi proposti avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma, eccependo, tra l’altro, la pregiudiziale per violazione del diritto dell’Unione europea.
La C.T.P. di Roma, riconoscendo fondate le eccezioni pregiudiziali eccepite dai contribuenti, ha disposto il rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia, ipotizzando (d’ufficio) che fosse necessario riconoscere al fisco italiano una deroga all’osservanza dei principi fondamentali di diritto europeo, di non discriminazione, proporzionalità e di libera prestazione di servizi, previsti dai Trattati, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, deroga che non era stata richiesta dai ricorrenti né tantomeno dall’Agenzia delle entrate, che per alcuni ricorsi non si era neanche costituita in giudizio.
Nonostante avesse l’onere di pronunciarsi in merito, il giudice di rinvio nulla ha invece disposto in ordina all’istanza presentata dai ricorrenti per la sospensione dell’esecutività degli avvisi di accertamento, così che essi hanno dovuto subire anche le vessazione derivanti dall’esecutività degli atti impugnati in attesa del giudizio.
Non solo, ma il giudice di rinvio non ha tenuto conto che il rinvio pregiudiziale andava disposto soltanto dopo aver verificato che la giurisprudenza della Corte non avesse già chiarito sufficientemente la questione, tenendo anche conto che l’eccezione pregiudiziale sollevata dai ricorrenti si basava proprio sulla giurisprudenza della Corte. E i precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia erano sufficientemente chiari per poter decidere la questione, mediante disapplicazione diretta della norma nazionale interpretata dall’AF in modo non compatibile con il divieto di non discriminazione e di libera prestazione di servizi (artt. 18 e 56 TFUE), come peraltro avevano già fatto diversi altri giudici tributari di merito italiani.
Ciò trova conferma indiretta nel fatto che la Corte ha deciso la questione pregiudiziale in via abbreviata, cioè senza acquisire il parere dell’Avvocato generale e senza la fase orale del proceso. Secondo il Regolamento di procedura della Corte, si verifica quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio.
Con la sentenza in commento, la Corte ha statuito mediante procedimento semplificato, visto che la risposta al quesito posto dal giudice di rinvio era chiaramente desumibile dai suoi consolidati precedenti giurisprudenziali che ha espressamente richiamato nella sua pronuncia, il cui dispositivo finale prevede che: “Gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato”.
La decisione delle Corte è conforme alle osservazioni scritte della difesa dei contribuenti e della Commissione Europea, la quale peraltro si era già pronunciata sulla questione, attraverso la procedura d’infrazione EU Pilot nr. 5571/13/TAXU, aperta l’anno scorso nei confronti del Governo italiano, sulla base delle denunce presentate da diversi cittadini italiani/europei, tra i quali figura anche il sig. Cristiano Blanco (causa C-344/13). Ma neanche ciò è bastato per far desistere l’AF dalla pretesa impositiva e sanzionatoria, la quale ha proseguito imperterrita la propria attività di accertamento, come se tale procedura non avesse alcuna rilevanza sul piano fattuale.
È evidente che, in questo conteso, la decisione della Corte si pone indirettamente anche come una esortazione rivolta al Governo italiano, affinché desista dalle pretese fiscali discriminatorie, anche nei confronti di altri contribuenti, diversamente la Commissione Europea dovrà necessariamente intervenire sanzionando il nostro Paese, visto che la sentenza della Corte chiarisce definitivamente e senza ombra di dubbio che la pretesa impositiva del fisco italiano è incompatibile con il diritto dell’Ue.
Per comprendere meglio gli effetti “interni” ed “esterni” della sentenza in esame, si rende necessario analizzare almeno alcune delle sue motivazioni, nelle quali i giudici di Lussemburgo, richiamando i loro precedenti giurisprudenziali, affermano che sebbene la materia delle imposte dirette non sia armonizzata e rientri quindi nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono però esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Lindman, EU:C:2003:613, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).
In conformità a quanto rilevato dai ricorrenti nei procedimenti principali e dalla Commissione europea, la Corte ha altresì affermato che una differenza di trattamento fiscale, per effetto del quale soltanto le vincite al gioco conseguite in un altro Stato membro sono considerate redditi assoggettati ad imposizione, riduce l’attrattività di uno spostamento in un altro Stato membro allo scopo di giocare a giochi d’azzardo. Infatti, i destinatari dei servizi in questione che risiedono nello Stato membro in cui vige una siffatta differenza di trattamento sono dissuasi dal partecipare a giochi del genere i cui organizzatori siano stabiliti in altri Stati membri, in considerazione dell’importanza che riveste per loro la possibilità di ottenere delle esenzioni fiscali (v., per analogia, sentenze Vestergaard, C‑55/98, EU:C:1999:533, punto 21, nonché Commissione/Danimarca, C‑150/04, EU:C:2007:69, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).
Inoltre, i giudici europei hanno fatto rilevare che una normativa nazionale, come quella italiana, può essere giustificata soltanto nella misura in cui persegua obiettivi corrispondenti ai motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica di cui all’articolo 52 TFUE. Tuttavia, ha ricordato che le restrizioni imposte dagli Stati membri devono soddisfare i requisiti di proporzionalità; così che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato solo se effettivamente risponde all’intento di raggiungerlo in maniera coerente e sistematica (v., in tal senso, sentenze Engelmann, C‑64/08, EU:C:2010:506, punto 35, nonché Pfleger e a., C‑390/12, EU:C:2014:281, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).
Per quanto riguarda la deroga invocata dal governo italiano, per motivi di prevenzione del riciclaggio di capitali e della necessità di limitare le fughe all’estero o le introduzioni in Italia di capitali di origine incerta, i giudici di Lussemburgo hanno ribadito che, senza che occorra stabilire se tali obiettivi siano suscettibili di ricadere nella nozione di ordine pubblico, è sufficiente constatare, anzitutto, che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2009:618, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata). Peraltro, come evidenziato dalla Commissione europea e dai ricorrenti, il governo italiano non ha fornito alcuna prova che i proventi della criminalità organizzata in Italia siano stati realizzati integralmente o prevalentemente all’estero.
Il fatto di voler escludere, in via generale, l’esenzione fiscale in Italia alle vincite estere che ivi hanno subito una tassazione alla fonte come avviene nelle case da gioco italiane, risulta sproporzionato, in quanto va al di là di quanto è necessario per lottare contro il riciclaggio di capitali, essendovi a tal fine altri mezzi a disposizione degli Stati membri, come la direttiva 2005/60, che mira a lottare proprio contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e che si applica alle case da gioco ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera f).
Per quanto attiene poi ai rischi derivanti dal gioco patologico, la Corte ha confermato che non si può escludere che la lotta contro la ludopatia rientri nella tutela della sanità pubblica (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2009:618, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata) e possa, a tale titolo, giustificare una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi. Tuttavia, l’assoggettamento all’imposizione diretta, da parte dello Stato italiano, delle vincite provenienti da case da gioco situate in altri Stati membri e l’esenzione di vincite siffatte provenienti dalle case da gioco situate nel territorio di detto Stato non è idoneo a garantire in maniera coerente la realizzazione dell’obiettivo della lotta contro la ludopatia, dato che una simile esenzione può incoraggiare i consumatori a partecipare ai giochi d’azzardo, permettendo loro di beneficiare di questa esenzione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2009:618, punto 41).
Infine, il giudice di Lussemburgo ha confermato ribadito che non è coerente per uno Stato membro intenzionato a lottare contro la ludopatia, da un lato, tassare i consumatori che partecipano a giochi d’azzardo in altri Stati membri e, dall’altro, esonerarli allorché prendono parte a giochi d’azzardo in Italia, poiché una tale esenzione può avere come effetto di incoraggiare i consumatori a prendere parte ai giochi d’azzardo italiani piuttosto che esteri e non è dunque idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo suddetto. Una simile discriminazione, conclude la Corte, non è giustificata ai sensi dell’art. 52 TFUE.
Le ricadute della sentenza della Corte sulla cause tributarie pendenti su tutto il territorio nazionale sono evidenti, visto che il giudice di rinvio è vincolato a decidere le cause attenendosi ai principi di diritto affermati dalla Corte di giustizia, e che la statuizione della Corte vincola egualmente anche tutti gli altri giudici dell’Unione europea.
Operazione “ALL IN”: Procedimenti pregiudiziali d’interpretazione pendenti davanti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea
di
Massimiliano Rosa e
Sebastiano Cristaldi
Secondo alcune notizie imprecise circolate in questi giorni, la Corte di giustizia avrebbe “derubricato” i fatti relativi alle ipotesi di violazione dei Trattati, derivanti dalla tassazione in Italia delle vincite conseguite da cittadini italiani in altri Stati membri dell’Unione europea.
Quali difensori dei contribuenti direttamente interessati nelle cause riunite nn. C-344/13 e C-367/13, forniamo le seguenti precisazioni, finalizzate ad una corretta informazione sullo stato attuale delle due cause pregiudiziali.
1. Ordinanze di rinvio pregiudiziale
I due procedimenti derivano dalle ordinanze di rinvio pregiudiziale nr. 23/57/13 del 28/05/2013 e nr. 22/57/13 del 24/06/2013, con le quali la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha richiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, una pronuncia pregiudiziale d’interpretazione degli artt. 18 e 56 TFUE, relativamente alla tassazione in Italia, ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69, comma 1, del TUIR, delle vincite conseguite da due cittadini italiani al gioco d’azzardo svoltosi in territorio di altri Stati membri dell’Unione europea.
In particolare, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di Lussemburgo di fornire una pronuncia d’interpretazione del diritto dell’Unione europea, ponendogli il seguente quesito:
“Se l’assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell’Unione Europea da persone residenti in Italia, come previsto dall’art. 67 lett. d) DPR n. 917 del 22.12.1986 (TUIR), si ponga in contrasto con l’art. 49 del Trattato CE oppure se sia da ritenersi giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’art. 46 del Trattato CE”.
2. Suggerimenti forniti dalle parti interessate nei procedimenti pregiudiziali pendenti davanti alla Corte di giustizia
Sulla base delle due ordinanze di rinvio, la Corte di giustizia ha aperto i procedimenti pregiudiziali nn. C-344/13 e C-367/13, che li ha poi riuniti ed ha subito avviato la fase scritta del procedimento, la quale si è conclusa con le osservazioni presentate:
2.1 dal Governo belga, che ha suggerito alla Corte di giustizia di rispondere come segue alla questione presentata dal giudice del rinvio:
“La disciplina dei giochi d’azzardo rientra nelle materie nelle quali tra gli Stati membri esistono rilevanti differenze di ordine morale, religioso e culturale. In mancanza di un’armonizzazione comunitaria in questo settore, spetta ad ogni Stato membro valutare alla luce del proprio sistema di valori cosa sia necessario per la tutela degli interessi coinvolti. In questo quadro, ad uno Stato membro è consentito adottare misure di natura fiscale per sfruttare la sua disciplina dei giochi d’azzardo e conseguire il livello di tutela nazionale desiderato.
Se dette misure fiscali mostrano un carattere non-discriminatorio, eventuali restrizioni alla libera circolazione dei servizi, sancita dall’articolo 56 TFUE, sono giustificate in forza di motivi di ordine imperativi di interesse generale. Nella misura in cui esse soddisfano le condizioni poste dalla giurisprudenza consolidata quanto alla loro proporzionalità, la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo può essere considerata un siffatto obiettivo legittimo. Nel caso in cui si configuri una discriminazione, e nella misura in cui il regime tributario italiano per le vincite dei giochi d’azzardo costituisce parte integrante della lotta al riciclaggio di capitali di origine non controllabile, ciò può essere considerato come un obiettivo di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 52 TFUE, idoneo a giustificare una discriminazione ove soddisfi il criterio della proporzionalità”;
2.2 dal Governo italiano, che ha suggerito alla Corte di giustizia di rispondere come segue alla questione presentata dal giudice del rinvio:
“gli articoli 46 e 49 CE (ora 52 e 56 TFUE) non si oppongono ad una normativa nazionale come quella contenuta nel TUIR la quale prevede l’assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell’Unione Europea da persone residenti in Italia.
In ogni caso tale normativa appare giustificata dalla necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale nazionale, da motivi di ordine pubblico e da ragioni imperative di interesse generale”;
2.3 dalla Commissione europea, che ha suggerito alla Corte di giustizia di rispondere come segue alla questione presentata dal giudice del rinvio:
“L’articolo 56 TFUE osta ad una legislazione, come quella italiana descritta dal giudice di rinvio, che assoggetti a imposta sul reddito le vincite da gioco conseguite in case da gioco stabilite in altri Stati membri, e che al contrario non assoggetti alla stessa imposta le vincite di gioco conseguite in casa da gioco stabilite in Italia”;
2.4 dai contribuenti direttamente interessati dai procedimenti pregiudiziali, che hanno suggerito alla Corte giustizia di rispondere come segue alla questione presentata dal giudice del rinvio:
«Per questi motivi, riteniamo che il giudice del rinvio avrebbe potuto (e dovuto, secondo il nostro parere) decidere la causa principale sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte, che è vincolante per il giudice nazionale e, pertanto, chiediamo alla Corte:
a) in via principale, di decidere la questione con Ordinanza, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento di procedura, atteso che i fatti oggetto del rinvio pregiudiziale, a nostro avviso, sono già stati sufficientemente chiariti dalla giurisprudenza della Corte, ed in particolare con le sentenze:
- del 13/11/2003, causa C-42/02, Diana Elisabeth Lindman c. Skatterättelsnämnden, con la quale la Corte ha deciso un caso analogo a quello in questione e che i principi di diritto ivi affermati, nonostante il tempo trascorso, sono ancora attuali;
- 06/10/2009, causa C-153/08, Commissione delle Comunità Europee c. Regno di Spagna, con la quale la Corte ha precisato in quali casi le restrizioni alla libera prestazione di servizi possono operare, che [non] ricorrono nella fattispecie;
b) in via subordinata, di dichiarare che l’art. 56 del TFUE si oppone alla normativa italiana, ed in particolare agli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69, comma 1, del TUIR, in base alla quale le vincite italiane sono esentate dall’imposizione diretta, mentre le vincite conseguite in altri Stati membri sono considerate rilevanti ai fini dell’imposizione diretta nei confronti del vincitore italiano residente, in assenza di obiettive e concrete ragioni di deroga per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e di sanità pubblica».
3. Comunicazione di chiusura della fase scritta del procedimento davanti alla Corte
Nel mese di luglio u.s., la Corte di giustizia ha comunicato alle parti interessate che ha deciso di statuire senza trattazione orale e che le cause saranno giudicate senza conclusioni dell’Avvocato generale, in conformità agli artt. 76 del Regolamento di procedura e 20, comma 5, dello Statuto della Corte.
È noto che il procedimento davanti alla Corte di Lussemburgo si articola in una fase scritta (prevalente) e in una fase orale (eventuale): con riguardo al procedimento relativo alle questioni pregiudiziali, la fase orale può essere esclusa nel caso di questione manifestamente identica ad altra già decisa dalla Corte; inoltre, se risulti che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l’Avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni di quest’ultimo.
In sintesi, se il quesito interpretativo appare manifestamente identico ad altra questione già decisa dalla Corte – ovvero il giudizio d’identità o sostanziale equivalenza fra tali questioni non richiede, in quanto immediatamente apprezzabile dall’interprete, particolare motivazione – il procedimento pregiudiziale è destinato a svolgersi e concludersi in forma semplificata.
4. Previsione sulle modalità di definizione semplificata delle cause pregiudiziali
Per le motivazioni sopra esposte e per quelle che saranno meglio precisate infra, è ragionevole ritenere che la Corte di giustizia deciderà a breve scadenza le cause C-344/13 e C-367/13, mediante ordinanza per relationem, cioè richiamando le precedenti sentenze, citate dal giudice del rinvio e fatta valere anche dalla Commissione europea e dai contribuenti interessati, ed in particolare:
a) Sentenza 13 novembre 2003, causa C-42/02 (Diana Elisabeth Lindman), con la quale la Corte di giustizia ha statuito che:
“L'art. 49 CE [ora art. 56 TFUE] si oppone alla normativa di uno Stato membro secondo cui le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati in altri Stati membri sono considerate come un reddito del vincitore assoggettabile all'imposta sul reddito, mentre le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati nello Stato membro di cui trattasi non sono imponibili”.
b) Sentenza del 6 ottobre 2009, causa C-153/08 (Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna), con la quale la Corte di giustizia ha statuito che:
“Il Regno di Spagna, mantenendo in vigore una normativa tributaria che esenta le vincite provenienti dalla partecipazione a lotterie, giochi e scommesse organizzati nel Regno di Spagna da taluni organismi pubblici ed enti stabiliti in tale Stato membro e che esercitano attività a carattere sociale d’assistenza senza scopo di lucro, senza che questa stessa esenzione sia concessa alle vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati dagli organismi e dagli enti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività dello stesso tipo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 49 CE e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992”.
Le nostre previsioni sulle modalità di definizione delle due cause, in particolare, si basano sulla seguenti circostanze:
4.1 Il giudice del rinvio non si è interrogato tanto sul carattere restrittivo e discriminatorio della misura in questione nelle cause principale, che egli ha reputato evidente, quanto sulle sue giustificazioni, e questo perché egli ha dichiarato di non conoscere le ragioni che hanno indotto il legislatore italiano a concepire due diversi regimi, uno, più leggero, per le vincite conseguite in case da gioco situate in Italia, ed uno, più pesante, per le vincite conseguite in case da gioco situate in altri Stati membri.
4.2 Il Governo italiano, nel corpo delle sue osservazioni scritte presentate alla Corte di giustizia:
a) non si è interrogato sui motivi che hanno indotto l’AF ad esercitare la pretesa impositiva e sanzionatoria in questione, sulla base dell’interpretazione della norma nazionale fornita con il c.d. Progetto “ALL IN”, nel quale non è ipotizzato alcuno dei motivi di deroga al diritto dell’Unione europea, di cui all’art. 52 TFUE; invero, nel documento di prassi citato, l’AF si è completamente disinteressata del diritto dell’Unione e della giurisprudenza della Corte di giustizia;
b) non ha tenuto in alcun modo in considerazione la giurisprudenza di merito delle Commissione tributarie italiane le quali, con diverse pronunce, hanno sostenuto la non compatibilità della pretesa del fisco italiano con i Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia;
c) ha richiesto alla Corte una deroga ai principi di non discriminazione e di libera prestazione di servizi, affermando apoditticamente la sussistenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che possono giustificare l’imposizione diretta in Italia delle vincite conseguite in altri Stati membri da cittadini italiani, esentando da analoga imposizione le vincite realizzate in territorio nazionale;
d) non ha in alcun modo spiegato come tale misura discriminatoria possa giustificarsi con il principio di “proporzionata” rispetto alle finalità perseguite;
e) ha fornito argomentazioni non compatibili con il diritto dell’Unione europea, così come interpretato dalla Corte di giustizia, senza che esse possano superare i principi affermai dalla Corte nelle sentenze C-42/02 e C-153/08.
4.3 Il Governo belga, ha ritenuto giustificabile la deroga richiesta dal Governo italiano se vengo salvaguardati i principi di non discriminazione e di proporzionalità; ma nella fattispecie tali principi appaiono, invece, ingiustificatamente violati.
4.4 La Commissione europea, sulla base delle sentenze C-42/02 e C-153/08, ha fatto efficacemente osservare che:
a) la legislazione italiana può essere giustificata solo a condizione che gli obiettivi che persegue rientrino tra i motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, come previsto dall’art. 52 TFUE, e che sia conforme al principio di proporzionalità. Ad ogni modo, occorre che la misura nazionale sia idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito[1];
b) in ordine alle deduzioni del giudice del rinvio, al quale appare che la legislazione italiana in questione sia volta a scoraggiare modalità di riciclaggio ed auto-riciclaggio di denaro all’estero, a limitare fughe all’estero o introduzioni in Italia di capitali privi di origini controllabili e questo dato il particolare contesto italiano, particolarmente colpito da questi fenomeni criminosi, ha messo in evidenza come questa circostanza era stata invocata dalla convenuta nella causa C-153/08, ove la Corte ha statuito che:
c) “Per quanto attiene (…) all’obiettivo di prevenzione del riciclaggio di capitali e di lotta alla frode fiscale, non è necessario stabilire se tale obiettivo possa rientrare nella nozione di ordine pubblico. È sufficiente constatare in tal senso, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, che le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali. Per di più, negare in maniera generale il beneficio dell’esenzione fiscale a tali enti appare sproporzionato, perché eccede quanto necessario per combattere la criminalità. Esistono, infatti, diversi metodi per controllare i loro conti e le loro attività[2]”;
d) esiste la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[3], applicabile, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), anche alle case da gioco;
e) “La giustificazione invocata dal giudice di rinvio pertanto, non appare né idonea, né proporzionata a raggiungere l’obiettivo di prevenire il riciclaggio di denaro sporco. Infatti, se anche i proventi della criminalità organizzata in Italia nel 2011 ammontino a 150 miliardi di euro, non si evince in alcun modo che tali proventi siano tutti o maggiormente stati realizzati all’estero, ragione per la quale è difficile comprendere il trattamento discriminatorio delle vincite conseguite in casino stabiliti in altri Stati membri”;
f) “È possibile ipotizzare altre giustificazioni, ad esempio quella di scoraggiare il gioco d’azzardo, che provoca dipendenza, nonché gravi conseguenze sociali. Ebbene, anche questa giustificazione è stata esaminata dalla Corte, che, in assenza di qualsivoglia elemento di natura statistica o di elementi che provino un collegamento tra i rischi di salute pubblica che discendono dalla partecipazione al gioco d’azzardo in un altro Stato membro, ha rigettato questa giustificazione[4]”.
La Commissione non dispone di alcun elemento probatorio a sostegno di tali collegamenti. Ad ogni modo, non si capisce in che modo il fatto di scoraggiare, mediante un sistema di imposizione fiscale, il gioco d’azzardo effettuato in altri Stati membri sia idoneo ad evitare la ludopatia, quando lo stesso disincentivo di natura fiscale non sia applicato alle vincite da gioco conseguite in Italia. Pertanto, questa misura non appare idonea né proporzionata neanche a perseguire l’obiettivo di scoraggiare il gioco d’azzardo”.
4.5 I contribuenti direttamente interessati: sostanzialmente conformi alle osservazioni della Commissione europea sono le considerazioni svolte nel corpo delle osservazioni scritte presentate alla Corte nell’interesse dei cittadini italiani/europei direttamente interessati nei procedimenti C-344/13 e C-367/13.
Trieste-Udine, 18 settembre 2014
Avv. Massimiliano Rosa
Dot. Sebastiano Cristaldi
[1] CGUE, “Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna”, sentenza del 6 ottobre 2009, causa C-153/08, paragrafo 38, Raccolta 2009, I-9735.
[2] CGUE, “Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna”, sentenza del 6 ottobre 2009, causa C-153/08, paragrafo 39, Raccolta 2009, I-9735.
[3] GU L 309 del 25.11.2005, pagg. 15-36.
[4] CGUE, “Diana Elisabeth Lindman”, sentenza del 13 novembre 2003, causa C-42/02, paragrafi 24 et ss., Raccolta 2003, I-13519.