Approccio basato sul rischio
La minaccia di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo muta costantemente in ragione della continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali; pertanto, occorre trovare soluzioni che consentano al sistema di prevenzione e contrasto di rispondere in maniera puntuale ai nuovi fenomeni.
Lo strumento sul quale il sistema punta è l’istituzionalizzazione e il raffinamento del ricorso al c.d. “approccio basato sul rischio”, che costituisce un aspetto cardine della IV Direttiva Antiriciclaggio (UE) 2015/849) e, quindi, del novellato D. Lgs. 231/2007, così come modificato dai D. Lgs. n. 90/2017 e n. 125/2019.
Infatti, la IV Direttiva, nei punti 22 e 23 dei suoi considerando, prevede che «Dovrebbe essere adottato un approccio olistico basato sul rischio. [Questo,] non costituisce un’opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e per i soggetti obbligati: implica processi decisionali basati sull’evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull’Unione e su coloro che vi operano». «Sostenere l’approccio basato sul rischio è una necessità […] per individuare, comprende e mitigare i rischi».
In particolare, il risk based approach viene condotto, su tre livelli distinti, in maniera sistematica e con il coinvolgimento di soggetti diversi:
. risk assessment a livello europeo (art.6 della IV Direttiva);
. risk assessment a livello nazionale (art. 7 della IV Direttiva)
. risk assessment a livello dei soggetti obbligati (art. 87 della IV Direttiva).
In attuazione dei principi di diritto previsti dalla direttiva (UE) 2015/849, la normativa nazionale, nonché i relativi regolamenti e le Regole tecniche e Linee guida emanati dagli Organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 231/2007, ed in particolare dal CNDCEC per i Commercialisti, dopo aver introdotto l’obbligo di “Autovalutazione del rischio” di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per i professionisti quali soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3, comma, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2007, stabiliscono altri adempimenti, ed in particolare l’obbligo di eseguire la “Adeguata verifica della clientela”, finalizzata alla eventuale segnalazione di operazioni sospette.