OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER I COMMERCIALISTI
(Articoli da 17 a 30 del Decreto Lgesilativo n. 231/2007)
Approccio basato sul rischio
La minaccia di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo muta costantemente in ragione della continua evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali; partanto, occorre trovare soluzioni che consentano al sistema di prevenzione e contrasto di rispondere in maniera puntuale ai nuovi fenomeni.
Lo strumento sul quale il sistema punta è l’istituzionalizzazione e il raffinamento del ricorso al c.d. “approccio basato sul rischio”, che costituisce un aspetto cardine della IV Direttiva Antiriciclaggio (UE) 2015/849) e, quindi, del novellato D. Lgs. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017.
Infatti, la IV Direttiva, nei punti 22 e 23 dei suoi considerando, prevede che «Dovrebbe essere adottato un approccio olistico basato sul rischio. [Questo,] non costituisce un’opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e per i soggetti obbligati: implica processi decisionali basati sull’evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull’Unione e su coloro che vi operano». «Sostenere l’approccio basato sul rischio è una necessità […] per individuare, comprende e mitigare i rischi».
In attuazione di tali principi di derivazione dal diritto dell'Unione europea, la normativa nazionale e le Regole Tecniche e le Linee guida emanati dall''Organo di autoregolamentazione, dopo aver introdotto la c.d. "Autovalutazione del rischio", cui sono obbligati gli studi professionali destinatari degli ogbblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio del finanziamento del terrorismo, stabiliscono gli adempimenti da adottare per eseguire l'"Adeguata verifica della clientela", finalizzata alla eventuale segnalazione di operazioni sospette.